Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti attuativi della Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale.
Sotto il profilo civilistico emerge un fronte molto chiaro: spostare il baricentro della responsabilità verso chi progetta, fornisce o utilizza sistemi di IA, alleggerendo la posizione del danneggiato.
Rafforzamento del favore probatorio per il danneggiato
L’utilizzo di sistemi di IA, specie se ad alto rischio, rende strutturalmente opaco il processo decisionale: è realistico attendersi meccanismi di presunzione, o comunque di forte agevolazione, del nesso causale, che spostano sul gestore del sistema l’onere di dimostrare il corretto funzionamento e l’irrilevanza del malfunzionamento rispetto all’evento dannoso.
Per il danneggiato, questo significa non dover “smontare” tecnicamente l’algoritmo; per il convenuto, significa strutturare in anticipo una difesa fondata su tracciabilità, log e documentazione tecnica.
Nuovo contenuto della colpa: dall’errore umano al difetto di governance dell’IA
La colpa civile rischia di non essere più soltanto la violazione di regole di perizia tradizionali, ma anche l’omessa o inadeguata gestione del ciclo di vita del sistema di IA: scelta, addestramento, aggiornamento, controllo dei bias e supervisione umana.
La colpa potrebbe quindi annidarsi non tanto nella singola decisione, quanto nella struttura organizzativa e nelle policy che presiedono all’utilizzo della tecnologia.
Responsabilità di filiera: produttori, fornitori e utilizzatori professionali
È verosimile una articolazione della responsabilità lungo l’intera catena: chi progetta e immette sul mercato il sistema di IA, chi lo integra e lo fornisce come servizio, chi lo utilizza nell’ambito della propria attività professionale.
Questo produce, in ambito civilistico, una maggiore attenzione al concorso di responsabilità e alla ripartizione interna delle azioni di regresso tra i diversi soggetti coinvolti, con riflessi importanti sulle coperture assicurative, dalla responsabilità civile prodotto alla responsabilità professionale, fino alle future polizze dedicate ai rischi connessi all’Intelligenza Artificiale.
Per il mondo assicurativo, queste possibili evoluzioni si traducono in domande molto concrete: come cambierà il modo di impostare la prova del nesso causale quando un sinistro coinvolge un sistema di IA?
Quali condotte dell’assicurato, in termini di governance dell’Intelligenza Artificiale, potranno rilevare ai fini di esclusioni, franchigie o aggravamento del rischio?
Quale ruolo avranno periti, consulenti tecnici e documentazione algoritmica nella ricostruzione della responsabilità in giudizio?
L’impressione è che la responsabilità civile dell’era dell’Intelligenza Artificiale non sarà costruita soltanto attorno al danno prodotto, ma sempre più attorno alla capacità di dimostrare come il sistema sia stato progettato, governato e controllato nel tempo.