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Studio Legale Improda

Obbligo assicurativo contro eventi catastrofali: approvata la legge

L'immagine rappresenta un'alluvione

Obbligo assicurativo per imprese contro danni da calamità naturali, con scadenze differenziate e accesso a contributi legato alla polizza, per una gestione strutturata del rischio.

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del Decreto-Legge n. 39/2025, del 21 maggio 2025, è entrata in vigore la norma che impone alle imprese italiane l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da eventi calamitosi naturali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni).

L’obbligo si applica a tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese e titolari di beni tra le immobilizzazioni materiali (voce B.II del bilancio): terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Escluse le imprese agricole e i soggetti non imprenditoriali. Inclusi i beni utilizzati ma non di proprietà; esclusi gli immobili abusivi.

La norma adotta la classificazione della Raccomandazione 2003/361/CE: 

  • microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio ≤ 2 mln €); 
  • piccole (meno di 50 e ≤ 10 mln €); 
  • medie (meno di 250 e fatturato ≤ 50 mln € o bilancio ≤ 43 mln €);
  • grandi imprese (≥ 250 dipendenti o ≥ 50 mln € di fatturato).

Scadenze: grandi imprese entro il 31 marzo 2025 (con tolleranza di 90 giorni fino al 30 giugno), medie entro il 1° ottobre 2025, micro e piccole entro il 31 dicembre 2025 (termine valido anche per pesca e acquacoltura). Le imprese agricole restano escluse. Le PMI potranno aderire a polizze collettive tramite associazioni di categoria per ridurre costi e semplificare l’adempimento.

I criteri per determinare il valore assicurabile, stabiliti dal D.M. n. 18/2025, prevedono: valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, costo di rimpiazzo per i beni mobili, costo di ripristino per i terreni. Le valutazioni si basano su parametri oggettivi, coerenti con i principi contabili. 

Non sono previste sanzioni pecuniarie per l’inadempimento, ma l’assicurazione sarà requisito valutabile per l’accesso a contributi pubblici. L’art. 1, comma 102 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), stabilisce che l’inadempimento “deve essere tenuto in considerazione” per contributi, sovvenzioni e agevolazioni.

Come chiarito dal MIMIT nelle FAQ del 14 aprile 2025:

  • La norma non è autoapplicativa: ogni amministrazione dovrà adottare provvedimenti attuativi.
  • L’esclusione dai contributi scatterà solo dopo l’adeguamento formale dei singoli incentivi.
  • Non ha efficacia retroattiva: non si applica ai contributi ottenuti prima delle scadenze.

In conclusione, il nuovo obbligo rappresenta un passo verso una gestione più strutturata del rischio d’impresa. La protezione del patrimonio aziendale diventa parte integrante del merito imprenditoriale, rafforzando il legame tra responsabilità gestionale e accesso alle politiche di sostegno.

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