Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che aggiorna gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), gli standard europei utilizzati dalle imprese per la rendicontazione di sostenibilità. La revisione si basa sulle proposte tecniche di EFRAG e rappresenta il terzo intervento del pacchetto Omnibus I.
La novità principale è una significativa semplificazione degli obblighi di rendicontazione. Non cambiano, invece, i principi fondamentali della disciplina: restano invariati sia l’impianto della CSRD (la direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità), sia il principio della doppia materialità che impone di valutare sia gli effetti dei fattori ESG sull’impresa, sia gli impatti dell’impresa su ambiente e società.
Pertanto, le imprese dovranno continuare a valutare due aspetti: da un lato, come i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) possono incidere sulla loro attività; dall’altro, quale impatto la loro attività produce sull’ambiente e sulla società.
La semplificazione riguarda soprattutto le informazioni da comunicare. I data point, cioè le singole informazioni richieste dagli ESRS, sono ridotti di circa il 60% rispetto alla versione originaria degli standard. Se si considerano anche le informazioni che in precedenza erano facoltative e che vengono eliminate, la riduzione complessiva arriva a circa il 70%.
La revisione chiarisce inoltre che le imprese devono comunicare solo le informazioni realmente rilevanti in base alla propria analisi di materialità. Viene anche riconosciuta una maggiore flessibilità nel modo in cui i dati possono essere presentati e organizzati nella dichiarazione di sostenibilità.
Tra le altre novità, è confermata la possibilità di non pubblicare informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio agli interessi commerciali dell’impresa. È inoltre precisato che l’aggiornamento di stime sulla base di nuove informazioni non costituisce, di per sé, un errore di rendicontazione. Le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra sono allineate agli standard internazionali; i piani di transizione climatica dovranno indicare l’eventuale mancato allineamento all’obiettivo di 1,5 °C dell’Accordo di Parigi; l’informativa sulle microplastiche riguarda solo quelle primarie; nel caso dei diritti umani saranno rendicontati solo i casi verificati o fondati.
Il Regolamento dovrà ora essere esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che avranno due mesi di tempo (prorogabili di altri due) per formulare eventuali obiezioni.
In ogni caso, le nuove regole si applicheranno agli esercizi dal 1° gennaio 2027, con prima rendicontazione nel 2028. Le imprese potranno applicarle già ai bilanci del 2026, indicando quale versione degli ESRS è stata utilizzata.