Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge n. 132/2025, che introduce una disciplina organica sull’uso dell’AI anche nel mondo del lavoro, in linea con l’AI Act (Reg. UE 2024/1689).
L’articolo 11, della predetta Legge, stabilisce che i sistemi AI adottati dai datori di lavoro devono essere orientati al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell’integrità psicofisica e all’incremento della qualità delle prestazioni, nel rispetto della normativa europea.
Infatti, quando vengono utilizzati sistemi automatizzati per decisioni che riguardano il rapporto di lavoro (selezione, valutazione, assegnazione di mansioni, cessazione), il datore è obbligato a:
• informare in modo chiaro e accessibile;
• garantire l’accesso ai dati e alle logiche degli algoritmi (art. 1-bis D.Lgs. 152/1997).
La norma vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, origine, convinzioni personali, orientamento sessuale o condizioni socio-economiche.
Le aziende sono quindi chiamate a rivedere policy, informative privacy e processi HR per evitare sorveglianza eccessiva, profilazioni non dichiarate e impatti negativi sul benessere organizzativo.
In sostanza, l’AI deve essere uno strumento a supporto del lavoro umano, non un fattore di esclusione o controllo.
Infatti, diversi sono i rischi da monitorare nell’uso dell’AI in azienda:
• Sorveglianza invasiva;
• Bias e discriminazioni nei dati;
• Dequalificazione del lavoro;
• Sovraccarico tecnologico;
• Perdita di relazioni umane.
Mentre non mancano le opportunità concrete offerte dall’AI, se usata responsabilmente:
• Monitoraggio dei rischi psicosociali;
• Interventi su misura per il benessere aziendale;
• Formazione adattiva e personalizzata;
• Supporto digitale integrato, ma non sostitutivo, del fattore umano.
La tecnologia può, dunque, rappresentare un’opportunità concreta di sviluppo e innovazione, ma solo se accompagnata da responsabilità, trasparenza e centralità della persona. Con questa legge, il legislatore intende rafforzare il principio secondo cui l’intelligenza artificiale deve essere uno strumento a supporto del lavoro umano, mai un elemento di compressione dei diritti o di alterazione degli equilibri relazionali all’interno delle organizzazioni.