L’interessante ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34658/2022 del 24 novembre 2022 ha sancito il principio della extraterritorialità degli ordini di deindicizzazione emessi dalle Autorità Garanti nazionali nei confronti dei motori di ricerca, in tutte le relative versioni globali (cd. global delisting o global removal) e non soltanto in quelle degli Stati membri UE.
Secondo la Cassazione, infatti, “[…] non vi è dubbio che il diritto alla protezione dei propri dati personali e il suo fondamento costituzionale non tollerino limitazioni territoriali all’esplicazione della sfera di protezione, tanto più che nella specie tale diritto si sovrappone e si accompagna ai diritti all’identità, alla riservatezza e alla contestualizzazione delle informazioni”.
Il diritto all’oblio, quale diritto della personalità, afferisce al diritto nazionale: esso deve essere garantito anche nel caso in cui l’URL o il contenuto web di cui si chiede la rimozione sia raggiungibile attraverso le versioni extraeuropee del motore di ricerca, previo bilanciamento (da operarsi di volta in volta secondo la normativa europea e nazionale), da un lato, del diritto della persona di tutelare la propria riservatezza online e, dall’altro, dell’interesse collettivo alla circolazione dell’informazione.