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Sanzione di 618 euro per l’acquisto online di merci contraffatte da 43 euro

Un consumatore multato per merce contraffatta da 43 euro: la legge italiana punisce chi riceve il pacco, anche se ignaro della falsità del prodotto.

Nel caso di specie è stato applicato l’articolo 1, comma 7-bis, del decreto legge 35/2005 secondo cui chi riceve il pacco a casa diventa automaticamente responsabile dell’introduzione della merce nel territorio doganale europeo. A nulla serve dedurre che l’acquisto sia per uso personale, che il valore dell’ordine sia irrisorio e che manchi la consapevolezza della contraffazione. La norma è tesa a perseguire proprio le condotte che si collocano all’interno di questo perimetro, escludendo espressamente la destinazione ad un’attività commerciale.

Purtroppo, però, come afferma il Codacons, “un consumatore medio non ha gli strumenti per verificare l’autenticità di un prodotto venduto online da un marketplace internazionale, non può sapere se il venditore abbia una licenza valida, né può distinguere a priori un articolo originale da una copia contraffatta, specie se le immagini e le descrizioni sono ingannevoli”.

Va rilevato, tuttavia, che ad essere tutelato da tale disposizione italiana è soprattutto l’interesse del Paese a non vedere danneggiata la propria economia dal fenomeno complessivo. Perché allora colpire solo l’anello debole della catena? In attesa che altri Paesi adottino normative che, come il nostro Regolamento UE 608/2013, sanzionano le esportazioni al pari delle importazioni, si potrebbe ripensare l’impostazione attuale al fine di introdurre in ambito comunitario una norma del tenore di quella nazionale che colpisca gli altri soggetti concorrenti negli abusi con la medesima “insensibilità” all’elemento soggettivo e all’esigibilità del controllo diligente. Non è un percorso senza ostacoli, ma forse vale la pena di considerare la possibilità.

 

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