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La riforma del 2025 limita la responsabilità civile dei sindaci nelle società di capitali, introduce una prescrizione quinquennale e apre il dibattito sulla retroattività delle nuove regole.

La Legge 14 marzo 2025, n. 35, ha profondamente innovato la disciplina della responsabilità dei sindaci nelle società di capitali, modificando l’art. 2407 c.c. e introducendo novità che mirano a riequilibrare i doveri di vigilanza con la tutela del patrimonio personale dei sindaci.

Ecco i passaggi più rilevanti della riforma: 

  • Tetto massimo alla responsabilità civile: La responsabilità patrimoniale dei sindaci, salvo il dolo, è ora limitata a un multiplo del compenso annuo percepito:
    – 15 volte il compenso per importi fino a 10.000 euro
    – 12 volte per compensi tra 10.000 e 50.000 euro
    – 10 volte per compensi superiori a 50.000 euro.
  • Prescrizione quinquennale: L’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno, offrendo così maggiore certezza giuridica e limitando il rischio di contenziosi prolungati nel tempo.
  • Responsabilità verso soci, creditori e terzi: Viene confermata la possibilità per soci (che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo diversa previsione statutaria) e terzi di agire direttamente nei confronti dei sindaci.
  • Solidarietà e autonomia della responsabilità: La nuova formulazione distingue la responsabilità per fatto proprio dei sindaci da quella solidale con gli amministratori, ma nella sostanza mantiene la possibilità di chiamare i sindaci a rispondere anche per omessa vigilanza sulle condotte degli amministratori.

Sulla possibilità che i nuovi limiti trovino applicazione anche ai fatti precedenti allentrata in vigore della riforma, la discussione è aperta. In assenza di una previsione espressa, il principio generale è quello della irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale).

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