Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato nuove FAQ (in data 14 aprile 2025, che si aggiungono a quelle del 1° aprile 2025) fornendo chiarimenti cruciali sulle sanzioni relative all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione contro eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni), introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.
Punti chiave da conoscere:
- Nessuna sanzione pecuniaria diretta: il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo non comporta sanzioni pecuniarie dirette per le imprese.
- Effetti indiretti rilevanti sui contributi pubblici: l’inadempimento sarà tenuto in considerazione nell valutazione relativa all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.
- Disciplina non autoapplicativa: la disciplina sulle sanzioni non è automatica. Ogni Amministrazione dovrà definire e comunicare in che modo terrà conto del mancato adempimento.
- Indicazioni del MIMIT: per quanto riguarda i propri incentivi, il Ministero è orientato a precludere l’accesso alle imprese inadempienti. Questa indicazione dovrà essere formalizzata nella normativa relativa a ciascun incentivo e si applicherà alle domande presentate successivamente allo scadere del termine per adempiere all’obbligo di adeguamento (D.L. n. 39/2025).
- Non retroattività: la disciplina sulle sanzioni non si applica retroattivamente a contributi, sovvenzioni o agevolazioni ottenuti prima delle scadenze previste dal D.L. n. 39/2025. La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Ricordiamo che l’obbligo di assicurazione riguarda le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia (con alcune specifiche esclusioni) e deve coprire i beni materiali iscritti nello stato patrimoniale. Le scadenze per adeguarsi variano in base alla dimensione dell’impresa, come stabilito dal D.L. n. 39/2025.
È fondamentale che le imprese si informino sulle modalità specifiche con cui le diverse Amministrazioni applicheranno questa disposizione.