La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 16320/2025, offre spunti di interesse per chi opera nell’ambito del diritto delle assicurazioni, affrontando il tema dell’onere della prova e delle conseguenze della tardiva denuncia del sinistro ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.
Punti chiave della sentenza
Onere della prova a carico dell’assicuratore: La Cassazione ribadisce che spetta all’assicuratore provare la natura dolosa o colposa dell’inadempimento dell’assicurato rispetto all’obbligo di tempestiva denuncia del sinistro, nonché l’eventuale pregiudizio subito in caso di condotta colposa.
Distinzione tra dolo e colpa: Solo il dolo comporta la perdita totale del diritto all’indennizzo (art. 1915, co. 1 c.c.), mentre la colpa comporta una riduzione proporzionale dell’indennità al danno subito dall’assicuratore (art. 1915, co. 2 c.c.).
Per configurare il dolo non è richiesto un intento fraudolento specifico; è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo di avviso e la volontà cosciente di non osservarlo.
Il provvedimento in esame conferma un passaggio fondamentale nell’interpretazione dell’elemento soggettivo del dolo in ambito assicurativo: la Corte chiarisce, infatti, che, ai fini della perdita del diritto all’indennizzo, non è necessario provare un intento fraudolento specifico o un disegno di danno verso l’assicuratore. È sufficiente, invece, che l’assicurato fosse consapevole dell’obbligo di avviso e abbia volontariamente scelto di non adempiervi.
Questa lettura, rigorosa ma equilibrata, sposta il baricentro dell’accertamento sul piano della consapevolezza e della volontà, rafforzando il ruolo dell’onere probatorio in capo all’assicuratore e richiamando tutti gli operatori del settore a una maggiore attenzione nella ricostruzione delle condotte e nella gestione delle prove.
Un principio che, se da un lato tutela l’assicurato da decadenze automatiche, dall’altro responsabilizza le compagnie nel dimostrare l’effettiva sussistenza del dolo.