La nuova Legge n. 132/25 del 23 settembre 2025 sull’intelligenza artificiale ha già sollevato un ampio dibattito circa la sua bontà definitoria a fronte di una scarsa pragmaticità. Un taglio “più teorico che pratico” che appare lampante lì dove si discute, ad esempio, di professioni intellettuali.
L’art. 13, infatti, afferma che l’uso dell’IA deve essere limitato alle attività strumentali e di supporto alla professione intellettuale, precisando anche la necessità di fornire un’informativa al cliente che illustra i sistemi di IA eventualmente utilizzati nell’espletamento del proprio incarico.
Per le professioni legali il tema è particolarmente caldo, se solo si pensa alla delicatezza dell’incarico ed alla responsabilità che l’avvocato si assume nei confronti del proprio assistito.
Particolarmente incisiva è stata una pronuncia del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, del 16/09/2025, che ha rilevato un uso dell’AI non limitato al supporto ma in chiara sostituzione dell’operato umano, condannando la parte al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
In particolare, si legge nel citato provvedimento: “Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice” che “ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione (…) tramite un ricorso redatto ‘col supporto dell’intelligenza artificiale’, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate. A tale statuizione consegue, ai sensi dell’art. 96, c. 4, c.p.c. la condanna ad una somma in favore della cassa delle ammende”.
Al di là del caso di specie, la nuova legge pone i riflettori su un tema – quello del supporto dell’IA alla professione forense – che, evidentemente, non potrà che essere riempito nei contenuti dalla giurisprudenza a venire ovvero dalle indicazioni preventive elaborate dai Consigli degli Ordini, ferma restando l’onestà intellettuale e la professionalità propria di ciascun operatore del settore.