Con la sentenza n. 1537 del 3 novembre 2025 (Sez. II), il TAR Piemonte ha affrontato con chiarezza una questione cruciale: fino a che punto il diritto di accesso all’informazione ambientale può spingersi di fronte alla tutela del segreto industriale e dei diritti di proprietà intellettuale. Il caso nasce dalla richiesta di un’associazione ambientalista di ottenere la documentazione integrale relativa al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di un impianto industriale. L’amministrazione aveva trasmesso una versione dei documenti oscurata, accogliendo le eccezioni della società controinteressata che invocava la protezione del proprio know-how.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha ordinato la consegna integrale degli atti, affermando che per le informazioni concernenti le emissioni nell’ambiente il principio di trasparenza è assoluto e non può essere compresso da interessi di segretezza industriale. La decisione si fonda sull’art. 5 del d.lgs. 195/2005, che recepisce la direttiva 2003/4/CE e la Convenzione di Aarhus, e sull’art. 29-quater, comma 14, del d.lgs. 152/2006, che esclude la riservatezza per le informazioni riguardanti emissioni.
La pronuncia sottolinea che il legislatore ha già operato un bilanciamento: la tutela della riservatezza cede di fronte al diritto del pubblico di conoscere i dati emissivi. Ne deriva che la pubblica amministrazione non può limitarsi a trasmettere sintesi o versioni parziali, ma deve consentire l’ostensione effettiva delle informazioni ambientali, oscurando soltanto i dati personali irrilevanti o elementi estranei alle emissioni.
Le conseguenze sistemiche della decisione sono significative. Per le amministrazioni, la sentenza impone una maggiore accuratezza nel gestire le richieste di accesso: l’onere motivazionale cresce e la redazione di documenti “pubblicabili” dovrà divenire prassi ordinaria, con format standardizzati che distinguano in modo chiaro tra dati emissivi e aspetti di processo realmente riservati. Per le imprese, si apre una fase di ridefinizione delle strategie di tutela del know-how: la protezione della proprietà intellettuale non può più essere invocata in modo generico, ma deve poggiare su prove specifiche e su una separazione documentale rigorosa.
Si tratta peraltro di una tendenza che è confermata anche dalle previsioni del Data Act e della possibilità di invocare il segreto industriale per opporsi alla condivisione dei dati elaborati dai cosiddetti prodotti connessi, verso l’utente o verso terzi: anche in quella sede, il potere di veto offre opportunità ma ha dei limiti ben definiti e non può essere generalizzato o preconcetto.
Tornando in argomento, l’impatto sul sistema di governance ambientale è duplice. Da un lato, si rafforza la trasparenza amministrativa come componente della sostenibilità: l’accesso ai dati sulle emissioni abilita controlli diffusi, promuove accountability e incentiva investimenti in tecnologie più pulite. Dall’altro, la decisione richiama la necessità di un equilibrio: la divulgazione deve essere completa ma non eccedente, limitata a ciò che serve a garantire la tutela ambientale, evitando la dispersione di informazioni industriali irrilevanti ai fini di quanto oggetto di richiesta.
Sul piano culturale, la sentenza si inserisce in un processo evolutivo che riconosce il diritto all’informazione ambientale come diritto fondamentale, in linea con l’art. 9 della Costituzione e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La trasparenza non è più un adempimento formale, ma uno strumento sostanziale di governance pubblica e di fiducia tra istituzioni, imprese e cittadini.
In conclusione, il TAR Piemonte offre un punto di vista non scevro di conseguenze: se è vero che le esigenze di segretezza industriale non possono oscurare il diritto collettivo a conoscere l’impatto ambientale delle attività produttive, allora le imprese devono costruire la propria documentazione e la propria politica di gestione delle informazioni riservate in modo da segmentare con attenzione ciò che può essere protetto da ciò che deve essere condiviso.
L’informazione ambientale, specie quella relativa alle emissioni, appartiene alla sfera pubblica e alla responsabilità condivisa della sostenibilità. La trasparenza, in questo contesto, non è una minaccia all’innovazione, ma una condizione per un’economia realmente verde, fondata su responsabilità, partecipazione e fiducia.